Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) del 17 marzo 2020, indica agli articoli 61, 95 e 96 alcune disposizoni a sostegno del movimento sportivo relativi in particolare all'ambito fiscale.
Art. 61
(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria)
[...] 2. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche ai seguenti soggetti:
a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori
[...] 5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), applicano la sospensione di cui al medesimo comma fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Art. 95
(Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo)
1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.
2. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Art.96
(Indennità collaboratori sportivi)
1. L’indennità di cui all’articolo 27 è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
La Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), con riferimento all'attuale dibattito - anche mediatico - circa la possibilità delle Società Professionistiche di ogni disciplina sportiva di disporre lo svolgimento di allenamenti collettivi, ritiene doveroso, alla luce dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, raccomandare:
a) per le Società Professionistiche l'interruzione degli allenamenti collettivi allo stato almeno fino al 3 aprile;
b) per le Società Dilettantistiche l'interruzione degli allenamenti collettivi fino a nuove indicazioni;
c) per il Settore giovanile scolastico l'interruzione degli allenamenti collettivi fino al 30 giugno.
Il CONI Trento a seguito del Dpcm emesso in data 11 Marzo, in riferimento all'art. 1, comma 7, lettera c), dispone la chiusura degli uffici del Comitato Provinciale da lunedì 16 marzo fino a mercoledì 25 marzo, salvo un prolungamento del termine a seguito di nuovi Dpcm.
I servizi verranno comunque garantiti con i medesimi orari (lun-ven, dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 16:00), attraverso la modalità di lavoro agile. Rimangono invariati il recapito telefonico e l'indirizzo email.
La presidente Paola Mora in rappresentanza dell'intero movimento sportivo provinciale desidera ringraziare il personale medico, paramedico e sanitario per l'impegno e la dedizione oltre a tutti coloro che a vario titolo sono impegnati nel garantire i servizi essenziali di pubblica utilità.
Si rinnova, inoltre, l'invito ad aderire alla campagna di raccolta fondi promossa dall'Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari per l'acquisto di attrezzature sanitarie.
Come donare:
- tramite IBAN: IT 96 J 02008 01802 000102416554 | codice bic swift UNCRITM10IQ | conto dedicato all'emergenza coronavirus| intestato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento Unicredit Banca | causale Coronavirus. Se ci indicate un indirizzo email o un recapito telefonico avremo la possibilità di contattarvi per ringraziarvi.
- tramite le seguenti campagne di fundraising:
"Insieme aiutiamo la terapia intensiva in Trentino"
"Coronavirus: aiutiamo la sanità del Trentino"
Infine si ricorda che il presidente della Provincia autonoma di Trento ha firmato il 12 marzo l'ordinanza n° 167326/1 contenente l'aggiornamento delle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Al punto 1 viene riferita una nota relativa all'attività motoria:
"è consentita, a scopo esclusivamente salutistico nell'ambito delle necessità individuali di cui al periodo precedente, la mobilità delle persone (passeggiate, etc.) solamente in prossimità delle proprie abitazioni e per un tempo limitato e adeguato alle proprie necessità, con l'avvertenza di evitare i contatti per non creare assembramenti".
"l'uso della bicicletta e veicoli assimilabili, come monopattini elettrici etc., non in prossimità della propria abitazione va considerato "spostamento" e, pertanto, soggetto alle restrizioni valevoli per tutti gli spostamenti non necessari"
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) dell'11 marzo 2020, indica nuove "misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale".
L'articolo 2, comma 2 precisa che:
"2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020".
L'ordinanza non precisa ulteriori disposizioni in ambito sportivo. Rimangono valide le indicazioni del Dpcm del 9 marzo che prevede in subordine il potere di ordinanza delle Regioni e delle Provincie autonome.
Ricordiamo che nella giornata di ieri il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha dichiarato che anche "coloro che escono a piedi devono portare l'autocertificazione" o "rendere la certificazione al momento del controllo".
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) del 9 marzo 2020, indica all'articolo 1, comma 3, nuove disposizioni in riferimento all'attività sportiva che sostituiscono le indicazioni contenute nel Dpcm dell'8 marzo.
Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
[...]«d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loropartecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismisportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzatia porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; intutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attivita' motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire ilrispetto della distanza interpersonale di un metro;».
La Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) ha provveduto ad aggiornare il proprio vademecum contenente suggerimenti per evitare la diffusione del Coronavirus nel mondo dello sport.
Il documento è disponibile QUI
L'Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inoltre predisposto un'apposita sezione del portale web contenente notizie e gli aggiornamenti relativi ai diversi adempimenti connessi al contenimento della diffusione del contagio dal Virus COVID-19: www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/
La pagina è costantemente aggiornata in relazione agli ultimi provvedimenti emessi dalle autorità competente e, laddove necessario, a tutti i chiarimenti e avvisi che l’Ufficio per lo Sport emana per meglio precisare le questioni connesse alle misure dedicate all’ordinamento sportivo italiano.
E' possibile richiedere chiarimenti ed ulteriori dubbi scrivendo a: