Nella giornata di ieri il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha emanato l'ordinanza n°235066/1 che dispone alcune novità in merito all'attività sportiva e motoria.
"a) che, dal giorno 29 aprile 2020 e fino al giorno 3 maggio 2020 compreso, sia consentito lo svolgimento di attività motoria, limitatamente a passeggiate e corse a piedi, nel territorio del proprio comune, mantenendo comunque la distanza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
b) che l'attività prevista dalla lettera a) possa essere svolta con accompagnatore nel caso di persone non completamente autosufficienti e per i minori;
e) che nello svolgimento dell'attività motoria prevista dalla lettera a), i minori possano essere accompagnati anche da entrambi i genitori, come disposto dall'ordinanza del Presidente del 25 aprile 2020, o da congiunti facenti parte dello stesso nucleo familiare, sempre nel rispetto della distanza di un metro da ogni altra persona non facente parte del nucleo familiare o di due metri, nel caso di svolgimento di attività sportiva;
d) che nello svolgimento dell'attività motoria, sia necessario portare con sé una mascherina da indossare nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone, sempre comunque assicurando il rispetto delle distanze individuate dalla lettera a). Tale obbligo non vige per i bambini di età inferiore ai sei anni e per le persone che non tollerino l'utilizzo della mascherina a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione medica, come disposto con ordinanza del Presidente del 25 aprile 2020.
Restano altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19.
Restano altresì impregiudicate le norme di distanziamento sociale già previste nelle precedenti disposizioni statali e provinciali e il divieto di mobilità intercomunale, salvo quanto già previsto in deroga;"
In considerazione del periodo particolarmente difficile, le dichiarazioni sostitutive da parte delle A.S:D: richiedenti il beneficio potranno essere accettate anche via mail semplice, in via del tutto eccezionale, fino alla riapertura effettiva della sede Coni C.P.
Naturalmente, questo vale per tutte le A.S.D. che non dispongono di PEC. Nel caso delle Raccomandate A/R, qualora dovessero tornare indietro per chiusura del Comitato, l'A.S.D. può scannerizzare la lettera di ritorno e trasmetterla nuovamente via mail a
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 26 aprile 2020 che entrerà in vigore dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020 indica all'art.1, comma 1, lettera f) e g) alcune novità relative la pratica sportiva.
"f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali.
A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;"
Si ricorda che l'art. 1, comma 1, lettera a) precisa che:
"e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; e' in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,abitazione o residenza;"
La Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), Federazione medica del CONI fin dal 1929 e unica Società Scientifica accreditata dal Ministero della Salute per la Medicina dello Sport, vuole scendere in campo per offrire una serie di indicazioni che possano contribuire all'attuazione di un corretto stile di vita da parte di tutta popolazione che non pratica sport agonistico, incentivando, in particolare, la regolare attività fisica durante e dopo l’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Coronavirus.
In particolare la FMSI ha stilato una serie di utili documenti che riportano alcune utili linee guida dedicati alla popolazione praticante attività sportiva non agonistica ed a livello professionistico.
- PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE PROFESSIONISTICHE
- LINEE GUIDA PER LA PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO FISICO
Dato il particolare momento che stiamo vivendo desideriamo dedicare questi auguri al miglioramento della salute che deriva dalla pratica sportiva.
La presidente del Comitato Provinciale Paola Mora con la Giunta