In considerazione del periodo particolarmente difficile, le dichiarazioni sostitutive da parte delle A.S:D: richiedenti il beneficio potranno essere accettate anche via mail semplice, in via del tutto eccezionale, fino alla riapertura effettiva della sede Coni C.P.
Naturalmente, questo vale per tutte le A.S.D. che non dispongono di PEC. Nel caso delle Raccomandate A/R, qualora dovessero tornare indietro per chiusura del Comitato, l'A.S.D. può scannerizzare la lettera di ritorno e trasmetterla nuovamente via mail a
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 26 aprile 2020 che entrerà in vigore dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020 indica all'art.1, comma 1, lettera f) e g) alcune novità relative la pratica sportiva.
"f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali.
A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;"
Si ricorda che l'art. 1, comma 1, lettera a) precisa che:
"e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; e' in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,abitazione o residenza;"
La Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), Federazione medica del CONI fin dal 1929 e unica Società Scientifica accreditata dal Ministero della Salute per la Medicina dello Sport, vuole scendere in campo per offrire una serie di indicazioni che possano contribuire all'attuazione di un corretto stile di vita da parte di tutta popolazione che non pratica sport agonistico, incentivando, in particolare, la regolare attività fisica durante e dopo l’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Coronavirus.
In particolare la FMSI ha stilato una serie di utili documenti che riportano alcune utili linee guida dedicati alla popolazione praticante attività sportiva non agonistica ed a livello professionistico.
- PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE PROFESSIONISTICHE
- LINEE GUIDA PER LA PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO FISICO
Dato il particolare momento che stiamo vivendo desideriamo dedicare questi auguri al miglioramento della salute che deriva dalla pratica sportiva.
La presidente del Comitato Provinciale Paola Mora con la Giunta
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 1 aprile 2020 istituisce la proroga delle misure per il contenimento del contagio da COVID-19 fino al 13 aprile.
Rimangono quindi valide "le disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".
L'articolo 1, comma 2 del nuovo Dpcm precisa che "sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo".
La circolare del 31 marzo diffusa dal Ministero dell'Interno precisa che "è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione". [...] "Nel rammentare che resta non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto ed accedereai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, si evidenzia che l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging)".
Il CONI Trento in merito alla nota emanata dal Governo - "E' giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto" -; invita tutti gli esponenti del movimento sportivo trentino a rimanere a casa rinnovando così i principi già contenuti nella lettera del 21 marzo.