Lo sport riparte in sicurezza: "Ognuno protegge tutti"
Le presenti Linee-Guida sono volte a fornire le indicazioni generali e le azioni di mitigazione necessarie ad accompagnare la ripresa dello sport, attualmente limitata alla fase degli allenamenti, a seguito del lockdown per l’emergenza Covid-19, alle quali devono attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi, o comunque ne hanno la responsabilità.
Il presente documento ha l’obiettivo di costituire un indirizzo generale e unitario e ha carattere temporaneo e strettamente legato all’emergenza. Esso è declinato per le singole discipline sportive dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, olimpiche e paralimpiche, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva tramite appositi protocolli applicativi.
In questo quadro normativo, le Linee-Guida sono state elaborate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il supporto della società Sport e Salute S.p.A. e viene emanato d’intesa con il CONI e il CIP, sentite le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva di riferimento.
Questo documento si basa anche sul contributo tecnico e scientifico del Rapporto denominato “Lo sport riparte in sicurezza” trasmesso dal CONI e dal CIP all’Ufficio per lo Sport in data 26 aprile 2020, redatto con la collaborazione del Politecnico di Torino, sentiti la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva.
Le Linee-Guida sono state validate dal Comitato Tecnico-Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile.
La versione integrale del documento è disponibile QUI
Con l’emanazione del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 del Governo, che stabilisce la concessione di finanziamenti destinati a far fronte alle esigenze di liquidità correlate all’emergenza COVID-19 e del Decreto del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, con il quale vengono definiti i Criteri per l’accesso al Comparto Liquidità del Fondo di Garanzia gestito da ICS, l’Istituto per il Credito Sportivo ha previsto una serie di interventi straordinari per sostenere le attività danneggiate dall’epidemia.
La prima misura “Mutuo Light Liquidità", assistita dalle agevolazioni dei Fondi Speciali, consentirà ad Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche di accedere a finanziamenti a tasso zero e senza garanzie, fino a 25 mila euro.
Da lunedì 18 maggio 2020 le ASD e le SSD, iscritte al Registro CONI o alla Sezione parallela CIP e regolarmente affiliate a Federazioni Sportive Nazionali e Paralimpiche, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva da almeno 1 anno, potranno accedere direttamente dall’home page del sito www.creditosportivo.it a una sezione dedicata alle misure di sostegno collegate all’emergenza epidemiologica COVID-19.
I finanziamenti, della durata massima di 6 anni, vanno da un importo minimo di 3 mila euro a un massimo di 25 mila euro e comunque in misura non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio o rendiconto approvato.
Tra gli interventi previsti anche misure fino a 300 mila euro in favore delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate che verranno attivati a partire da lunedì 25 maggio.
"Grazie ai nuovi strumenti che il Governo ha affidato al Credito Sportivo – ha dichiarato il Ministro Spadafora - si renderà possibile, per un’ampia platea di soggetti che rappresentano la base del sistema sportivo italiano, accedere a misure finanziarie con grandi incentivi. Il mio obiettivo primario è favorire e sostenere la ripresa delle attività delle migliaia di componenti che rappresentano l’anima sociale dello sport di base nel nostro Paese".
Con l'obiettivo di ridurre al minimo il rischio di contagio da COVID-19 si comunica il prolungamento della chiusura uffici del Comitato Provinciale fino al 17 maggio 2020.
I servizi verranno comunque garantiti con i medesimi orari (lun-ven, dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 16:00), attraverso la modalità di lavoro agile. Rimangono invariati il recapito telefonico e l'indirizzo email.
Nella giornata di oggi il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha emanato l'ordinanza n°241403/1 che dispone sotto il capitolo "spostamenti individuali" alcune importanti novità riguardanti la piena ripresa dell'attività sportiva e motoria individuale in ambito provinciale e regionale.
"a) [...] dal giorno 4 maggio 2020 e fino algiorno 17 maggio 2020 compreso, sia consentito lo svolgimento individuale di attivitàsportiva o attività motoria all’aperto (compresi passeggiate, corsa a piedi, uso della bicicletta e lo svolgimento di qualsiasi altro sport amatoriale individuale) in tutto il territorio della Provincia e, più in generale, della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, mantenendo comunque la distanza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. L'attività sportiva in forma individuale, purché nel rispettodella distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio, è autorizzata presso i circoli, le società e le associazioni sportive siti sul territorio provinciale, purché in luoghi aperti. Si possono raggiungere i predetti circoli, società e le associazioni sportive solo a piedi o in bicicletta partendo dall'abitazione o dal luogo di lavoro.
b) che l'attività sportiva o motoria possa essere svolta con accompagnatore nel caso di persone non completamente autosufficienti e per i minori;
c) che nello svolgimento dell’attività sportiva o motoria, i minori possano essere accompagnati anche da entrambi i genitori o da congiunti facenti parte dello stesso nucleo familiare,sempre nel rispetto della distanza di un metro da ogni altra persona non facente parte delnucleo familiare o di due metri, nel caso di svolgimento di attività sportiva;
d) che nello svolgimento dell’attività motoria (intesa come passeggiata/camminata, anchenell’abito degli spostamenti consentiti per andare a fare la spesa, andare al lavoro, andarepresso qualsiasi esercizio/attività aperto ecc.) sia obbligatorio indossare la mascherina unavolta fuori dalla abitazione o luogo di lavoro, mentre nello svolgimento dell’attività sportiva(intesa come corsa a piedi, uso della bicicletta, caccia, pesca e lo svolgimento di qualsiasialtro sport amatoriale individuale) sia necessario portare con sé una mascherina daindossare nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone, sempre comunque inentrambi i casi assicurando il rispetto delle distanze individuate dalla lettera a). Non sonosoggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme didisabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti cheinteragiscono con i predetti;
e) salvo quanto previsto dalla lettera a) per il raggiungimento dei circoli, delle società e le associazioni sportive, che l’attività sportiva o motoria deve aver inizio partendo dalla abitazione o dal luogo di lavoro, non essendo consentito l’uso di mezzo pubblico o privatoper raggiungere il punto da cui si intende iniziare l’attività sportiva o motoria;
f) che è consentito, sempre nel rispetto delle disposizioni sul distanziamento sociale esull’utilizzo della mascherina, ai proprietari di animali addomesticati (come ad es. i felini, icanini, i cavalli) e a coloro a cui è affidata la loro cura spostarsi per compiere tutte le attivitàfinalizzate ad evitare un pregiudizio alla salute di detti animali dovuto alla mancanza di curao attività motoria".
Si ricorda che tale ordinanza si rifà al testo del Dpcm del 26 aprile che permette "le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali".
La Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), inoltre, ha stilato alcuni documenti utili per regolare la ripresa dell'attività sportiva degli atleti professionisti (Legge23/03/81 n.91), dilettanti e amatoriali.
PROTOCOLLO FMSI PER LA RIPRESA DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DEGLI ATLETI
I SUGGERIMENTI DELLA FMSI PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS NEL MONDO DELLO SPORT
RACCOMANDAZIONI FMSI PER LA RIPRESA DELL’ATTIVITA’ FISICA “POST-COVID-19” DA PARTE DI TUTTA LA POPOLAZIONE CHE NON PRATICA SPORT AGONISTICO
Nella giornata di ieri il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha emanato l'ordinanza n°235066/1 che dispone alcune novità in merito all'attività sportiva e motoria.
"a) che, dal giorno 29 aprile 2020 e fino al giorno 3 maggio 2020 compreso, sia consentito lo svolgimento di attività motoria, limitatamente a passeggiate e corse a piedi, nel territorio del proprio comune, mantenendo comunque la distanza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
b) che l'attività prevista dalla lettera a) possa essere svolta con accompagnatore nel caso di persone non completamente autosufficienti e per i minori;
e) che nello svolgimento dell'attività motoria prevista dalla lettera a), i minori possano essere accompagnati anche da entrambi i genitori, come disposto dall'ordinanza del Presidente del 25 aprile 2020, o da congiunti facenti parte dello stesso nucleo familiare, sempre nel rispetto della distanza di un metro da ogni altra persona non facente parte del nucleo familiare o di due metri, nel caso di svolgimento di attività sportiva;
d) che nello svolgimento dell'attività motoria, sia necessario portare con sé una mascherina da indossare nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone, sempre comunque assicurando il rispetto delle distanze individuate dalla lettera a). Tale obbligo non vige per i bambini di età inferiore ai sei anni e per le persone che non tollerino l'utilizzo della mascherina a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione medica, come disposto con ordinanza del Presidente del 25 aprile 2020.
Restano altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19.
Restano altresì impregiudicate le norme di distanziamento sociale già previste nelle precedenti disposizioni statali e provinciali e il divieto di mobilità intercomunale, salvo quanto già previsto in deroga;"