La Giunta del Comitato Provinciale ha approvato la graduatoria relativa l'assegnazione straordinaria di contributi alle A.S.D. e S.S.D. della Provincia di Trento a sostegno dell'attività giovanile e promozionale per l’anno 2020.
Si pubblica di seguito il documento ai sensi dell'art. 7 del Regolamento.
GRADUATORIA
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 24 ottobre 2020 indica all'art.1, comma 9, lettera d), e), f), g) e h) importanti novità relative l'attività sportiva e dispone la sospensione delle attivita' di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali.
In particolare:
"d) e' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita' motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purche' comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivita' salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;
f) sono sospese le attivita' di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonche' centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attivita' di piscine e palestre, l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformita' con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; sono consentite le attivita' dei centri di riabilitazione, nonche' quelle
dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;
g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, e' sospeso; sono altresi' sospese l'attivita' sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attivita' formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonche' tutte le gare, le competizioni e le attivita' connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
h) al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e), che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia e' vietato o per i quali e' prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'articolo 7. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negativita' e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformita' con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento;"
Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ha messo a disposizione un elenco di domande frequenti di chiarimento in merito alle disposizioni citate:
FAQ al DPCM del 24 ottobre 2020
E' possibile inoltrare quesiti ed ulteriori richieste di approfondimento al Dipartimento per lo Sport al seguente indirizzo e-mail:
Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito delle disposizioni contenute nel Dpcm del 18.10.2020 riprende ed aggiorna attraverso apposito Protocollo le "Linee-Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere" emanate e diffuse lo scorso mese di maggio.
l testo include, inoltre, gli elementi più rilevanti tratti dai protocolli attuativi adottati dalle diverse Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, e introduce, ove necessario, ulteriori misure per rendere ancor più efficaci le regole già in vigore.
Pur se all’esito dei monitoraggi ad oggi effettuati dal Dipartimento per lo Sport, emerge la sostanziale corretta applicazione delle misure di prevenzione previste nei protocolli ad oggi condivisi.
Si ritiene tuttavia utile fornire indicazioni più dettagliate e prescrittive, in considerazione del più recente andamento della curva epidemiologica. Il presente Protocollo fornisce pertanto indicazioni specifiche volte ad assicurare la prosecuzione delle attività sportive e dell’esercizio fisico alle quali devono attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi, centri di attività motoria, palestre,piscine,o i soggetti che comunque ne abbiano la responsabilità.
Al PalaPellicone di Ostia sabato 17 e domenica 18 ottobre si sono svolti i Campionati Italiani Juniores under 21: primo ritorno ad un contesto agonistico nazionale da quando gli effetti del Covid hanno determinato la sospensione di tutte le attività nazionali ed internazionali.
La manifestazione si è svolta a porte chiuse per la sicurezza dopo le misure imposte dall’ultimo DPCM e dalle linee guida aggiornate.
Irene Pedrotti nella categoria fino a 70 kg ha raggiunto il gradino più alto. Trasferita a Bologna ormai da tre anni, è iscritta al corso di laurea in Scienze Motorie e si allena presso la palestra Dojo Equipe Bologna. Il primo posto individuale Italiano mancava alla lista di Irene dopo il terzo posto ottenuto lo scorso anno nella medesima competizione e la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Assoluti.
Al primo incontro l'atleta trentina ha battuto Sara Principe del Sinergy Lodi, poi Alessia Beolchi della Nuova Florida,per poi vincere la finale con la napoletana Raffaella Ciano del C.S. Pomilia.
Grazie a questo risultato, Irene è stata convocata per rappresentare l’Italia ai Campionati Europei che si terranno a Porec in Croazia dal 4 al 6 novembre. In preparazione di questo europeo, svolgerà gli allenamenti presso il centro olimpico federale a partire dal 26 ottobre.
Il coronamento di questo risultato, è frutto di un duro lavoro e tante rinunce; speriamo che sia di stimolo per ottenere nuove soddisfazioni nella categoria senior.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 18 ottobre 2020 in vigore a partire dalla data odierna aggiorna e sostituisce le disposizioni indicate all'art.1, comma 6, lettera e) e g) del Dpcm del 13 ottobre 2020 circa l'attività sportiva, la regolamentazione di accesso ad eventi sportivi e lo svolgimento degli sport di contatto.
"e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali; per tali eventi e competizioni e' consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori. Le Regioni e le Province autonome, in relazione ll'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze gia' adottate dalle Regioni e dalle Province autonome, purche' nei limiti del 15% della capienza. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;
g) lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport, e' consentito nei limiti di cui alla precedente lettera e). L'attivita' sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attivita' formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresi' sospese tutte le gare, le competizioni e le attivita' connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale".
Si ricorda che il Dpcm del 13 ottobre attraverso apposito allegato definito dal Dipartimento per lo sport ha definito le discipline sportive «da contatto»,
Il Dpcm del 18 ottobre attraverso apposito allegato definito dal Dipartimento per le politiche della famiglia ha individuato le "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunita' organizzate di socialita' e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19".
Per ulteriori chiarimenti e richieste: