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News
12 Novembre 2020

Riccardo Scalet (FISO) conquista il record mondiale di scalata del monte Sinai

Riccardo_Scalet_Sinai.jpegRiccardo Scalet (PWT Italia), campione di Orienteering residente in Trentino,  ha completato la scalata del monte Sinai (detto anche monte Horeb, 5 km con 790 metri di dislivello) nel tempo record di 35’17”.

Il tempo di salita è stato certificato dallo Seikh Ahmed della tribù di Jebelia (responsabile della sicurezza del Monastero di Santa Caterina).  La partenza è avvenuta dal Monastero di Santa Caterina alle ore 6.30 locali. In passato le migliori prestazioni sono state ottenute da Cristian Rougier in 44’21” e da Max Calderan in 46’. 

Queste le dichiarazioni di Riccardo Scalet, subito dopo aver stabilito il record: "Sono onorato di aver corso su una montagna di straordinaria importanza spirituale e storica. Sono stato accompagnato nella preparazione da un team perfettamente  organizzato, composto da Domina Travel, il consolato Italiano di Sharm, la tribù beduina Jebelia ed il PWT Italia. A tutti loro il mio grande grazie. Queste montagne mi ricordano molto la catena del Lagorai, vicino a casa”. 

All’impresa di Riccardo Scalet sono intervenuti anche, Fabio Brucini - Console onorario italiano a Sharm El Sheikh, Giovanni Cavalieri, general manager Domina Coral Bay, Ulu  Aeschlimann ,manager Ulu’s Reisewelt,
Gabriele Viale, team manager PWT Italia. 

Il Monte Sinai con i suoi 2.285 metri di altezza è la seconda montagna più alta dell'Egitto dopo il Monte Caterina (2.637 m). 

La partenza della salita è avvenuta dal Monastero di Santa Caterina, monastero del VI secolo dedicato a Santa Caterina d'Alessandria. E’ il più antico monastero cristiano ancora esistente e sorge alle pendici del monte Sinai (Horeb) dove, secondo la tradizione, Mosè avrebbe parlato con Dio nell'episodio biblico del roveto ardente e dove egli ricevette i comandamenti. Data particolare il 10 Novembre, stesso giorno in cui Mosè ascese al Monte Sinai. 

News
05 Novembre 2020

Dpcm del 3 novembre. Gli aggiornamenti per l'attività sportiva. Provincia di Trento zona gialla

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 3 novembre 2020 indica all'art.1, comma 9, lettera d), e), f), g) e h) le misure di contenimento del contagio in riferimento allo sport e all'attività sportiva che non si discostano rispetto ai provvedimenti già indicati nel Dpcm del 24 ottobre.

Il nuovo Dpcm individua in aggiunta tre aree: gialla, arancione e rossa corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese.

Ricordiamo che la Provincia autonoma di Trento è da consderarsi AREA GIALLA pertanto "restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi" ed è possibile pratiare attività sportiva all'aperto in forma individuale.

A tal proposito prosegue l'esenzione d'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per tutti i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva all'aperto anche se durante l'attvità permane l'obbligo di possesso del suddetto dispositivo.

Dpcm del 3 novembre:

"d) e' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita' motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purche' comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivita' salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva;

f) sono sospese le attivita' di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attivita' riabilitative o terapeutiche, nonche' centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attivita' di piscine e palestre, l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformita' con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che e' interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attivita' dei centri di riabilitazione, nonche' quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, e' sospeso; sono altresi' sospese l'attivita' sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attivita' formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonche' tutte le gare, le competizioni e le attivita' connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;

h) al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e), che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia e' vietato o per i quali e' prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'articolo 9. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negativita' e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformita' con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore
dell'evento;"

E' possibile inoltrare quesiti ed ulteriori richieste di approfondimento al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri al seguente indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

News
04 Novembre 2020

Elena Sacchetti eletta nel Consiglio Federale FIPSAS 2021-2024

Consiglio_FIPSAS_2021-2024.JPGDomenica 25 ottobre al Palacongressi di Rimini si è tenuta la 60esima Assemblea Nazionale - sessione ordinaria e straordinaria - delle Società Affiliate alla FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) e dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici. Il prof. Ugo Claudio Matteoli è stato riconfermato presidente per il quadriennio 2021-2024.

Nel rinnovato Consiglio Federale per la prima volta dal 1942 - anno di fondazione della Federazione - ci sarà anche un pezzo di Trentino. Si tratta di Elena Sacchetti, 44 anni, dal 2016 presidente della società Rane Nere Sub Trento: eletta con 411 voti in rappresentanza degli affiliati. Nata a Milano, ma trasferitasi a Trento per frequentare l’Università dopo la laurea in sociologia approda a Siviglia per intraprendere il dottorato di ricerca in antropologia sociale. «Da sempre sono un’appassionata di sport – racconta Elena –. Dopo l’atletica leggera ho praticato nuoto fino a conseguire la qualifica di Assistente Bagnante. L’acqua era già parte della mia vita, ma la passione per le attività subacquee è scoppiata durante i miei undici anni trascorsi in Spagna».

Conclusa l’esperienza in ambito accademico oggi lavora a Trento dove svolge la professione di broker assicurativo oltre a praticare apnea a livello agonistico.

«L’elezione di Elena – ha commentato Stefano Trenti, confermato alla guida del Comitato Provinciale FIPSAS fino al 2024 – è motivo di grande soddisfazione per il nostro movimento. Per competenza e professionalità saprà ben rappresentare le istanze nazionali e locali nei vari settori: pesca sportiva, attività subacquee, didattica e nuoto pinnato».

Anche la presidente del CONI Trento, Paola Mora, ha voluto rivolgere i complimenti per la nomina ai vertici federali assieme agli auguri di buon lavoro. «Il contributo di Elena sarà di sicuro valore per la crescita dell’intero movimento su scala nazionale. Per la prima volta una donna trentina raggiunge i vertici FIPSAS ed un altro muro viene abbattuto. Spero che questo traguardo possa essere da sprone ed esempio per altre donne di sport impegnate nel contesto sportivo provinciale».


News
30 Ottobre 2020

Graduatoria assegnazione straordinaria di contributi da parte del CONI Trento alle A.S.D. e S.S.D. della Provincia di Trento a sostegno dell'attività giovanile e promozionale per l’anno 2020.

Gradutoria_contributo.jpgLa Giunta del Comitato Provinciale ha approvato la graduatoria relativa l'assegnazione straordinaria di contributi alle A.S.D. e S.S.D. della Provincia di Trento a sostegno dell'attività giovanile e promozionale per l’anno 2020.

Si pubblica di seguito il documento ai sensi dell'art. 7 del Regolamento.

GRADUATORIA

News
26 Ottobre 2020

Dpcm del 24 ottobre. Gli aggiornamenti per l'attività sportiva.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 24 ottobre 2020 indica all'art.1, comma 9, lettera d), e), f), g) e h) importanti novità relative l'attività sportiva e dispone la sospensione delle attivita' di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali.

In particolare:

"d) e' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita' motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purche' comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivita' salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;

f) sono sospese le attivita' di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonche' centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attivita' di piscine e palestre, l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformita' con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; sono consentite le attivita' dei centri di riabilitazione, nonche' quelle
dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, e' sospeso; sono altresi' sospese l'attivita' sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attivita' formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonche' tutte le gare, le competizioni e le attivita' connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;

h) al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e), che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia e' vietato o per i quali e' prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'articolo 7. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negativita' e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformita' con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento;"

Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ha messo a disposizione un elenco di domande frequenti di chiarimento in merito alle disposizioni citate:

FAQ al DPCM del 24 ottobre 2020

E' possibile inoltrare quesiti ed ulteriori richieste di approfondimento al Dipartimento per lo Sport al seguente indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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