Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 1 aprile 2020 istituisce la proroga delle misure per il contenimento del contagio da COVID-19 fino al 13 aprile.
Rimangono quindi valide "le disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".
L'articolo 1, comma 2 del nuovo Dpcm precisa che "sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo".
La circolare del 31 marzo diffusa dal Ministero dell'Interno precisa che "è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione". [...] "Nel rammentare che resta non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto ed accedereai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, si evidenzia che l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging)".
Il CONI Trento in merito alla nota emanata dal Governo - "E' giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto" -; invita tutti gli esponenti del movimento sportivo trentino a rimanere a casa rinnovando così i principi già contenuti nella lettera del 21 marzo.
I Giochi Olimpici di Tokyo 2020 si disputeranno dal 23 luglio all'8 agosto 2021. Questa la decisione assunta oggi dal CIO, dal Comitato Organizzatore, dal Governo Metropolintano e dal Governo Giapponese. Contestualmente, con il Comitato Paralimpico Internazionale è stato stabilito che i Giochi Paralimpici si svolgeranno dal 24 agosto al 5 settembre.
Il comunicato stampa ufficiale è disponibile QUI
A seguito del Dpcm emesso in data 22 marzo relativo alle ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID -19 su tutto il territorio nazionale, si comunica il prolungamento della chiusura uffici del Comitato Provinciale fino alla data del 3 Aprile 2020 con l'obiettivo di ridurre al minimo il rischio di contagio.
I servizi verranno comunque garantiti con i medesimi orari (lun-ven, dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 16:00), attraverso la modalità di lavoro agile. Rimangono invariati il recapito telefonico e l'indirizzo email.
Il Presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), Thomas Bach, e il Primo Ministro del Giappone, Abe Shinzo, hanno tenuto una teleconferenza stamattina per discutere dell'ambiente in costante cambiamento in relazione a COVID-19 e ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.
Nelle circostanze attuali e sulla base delle informazioni fornite oggi dall'OMS, si è convenuto che i Giochi della XXXII Olimpiade di Tokyo devono essere riprogrammati a una data successiva al 2020, ma non oltre l'estate 2021, per salvaguardare la salute degli atleti, di tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici e della comunità internazionale.
Il comunicato stampa ufficiale è disponibile QUI
Il Decreto Legge "Cura Italia" del 17 marzo 2020, avente oggetto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, indica alcune importanti misure a sostegno del nostro sistema sportivo.
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI – Art. 61
Delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, IVA in scadenza a marzo 2020
Il regime di sospensioni – previsto per il settore turistico – viene esteso in favore di:
- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche;
- gestori di stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness/culturismo, centri sportivi, piscine/centri natatori, centri per il benessere fisico;
- gestori di sale da ballo, sale gioco/biliardi, scommesse;
- organizzatori di eventi sportivi;
- gestori di scuole di vela/navigazione/volo;
- gestori di funicolari/funivie/cabinovie/seggiovie/ski-lift;
- gestori di servizi di noleggio di attrezzature sportive.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione.
Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, il versamento delle ritenute, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria è effettuato in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione in massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020.
SOSPENSIONE VERSAMENTI CANONI PER IL SETTORE SPORTIVO – Art. 95
È disposta la sospensione dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o mediante rateizzazione in massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020.
INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI – Art. 96
La norma prevede un’indennità per i rapporti di collaborazione già in essere alla data del 23 febbraio 2020 “presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche” di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non concorre alla formazione del reddito. L’indennità è quella prevista per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e corrisponde a 600 euro per il mese di marzo
Le domande degli interessati sono presentate a Sport e Salute S.p.A.
Le modalità di presentazione delle domande saranno individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data odierna. Con lo stesso decreto verranno definiti i criteri di gestione del fondo e le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.
Per ulteriori informazioni: Ufficio per lo Sport - Presidenza del Consiglio dei Ministri.