Ordinanza PAT del 13 agosto

Giovedì 13 agosto il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha emanato un'ulteriore ordinanza (rif. prot. n° A001/2020/) a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 contenente ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza COVID-19.

Come ribadito in sede nazionale:

"3) a decorrere dal 1° settembre 2020 è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico è comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie;

4) in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per gli impianti sportivi al chiuso, il Presidente della Provincia Autonoma di Trento può sottoporre uno specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, ai fini dello svolgimento dell'evento;"

Vengono inoltre introdotte novità in merito alla "riduzione delle distanze in piscina per attività motoria non natatoria":

"si consente la riduzione della distanza di sicurezza in piscina, laddove si svolgano attività motorie non natatorie (a titolo esemplificativo acquagym, hydrobike, acquastep), seguendo le seguenti prescrizioni:
durante le attività collettive, per le quali si raccomanda di preferire l'utilizzo delle piscine esterne, è necessario limitare il numero di partecipanti al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, con particolare attenzione alle attività che richiedono attività fisica più intensa; nel caso di utilizzo di ambienti interni, attendere almeno un'ora tra un'attività collettiva e quella seguente, arieggiando adeguatamente il locale;

si consente che, per le predette attività, la densità di affollamento in vasca sia calcolata con un indice di 4 mq (in luogo dei 7 mq attuali) di superficie di acqua a persona; il gestore è perciò tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto"

Si conferma:

"la ripresa degli eventi e delle competizioni sportive svolte nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazioni, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva".

 

Per ulteriori informazioni: Dipartimento per lo sport - Presidenza del Consiglio dei ministri