Ordinanza PAT del 18 maggio: obbligo della mascherina durante l'attività sportiva nelle aree urbane frequentate da altre persone
Nella giornata di ieri il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha emanato l'ordinanza n°271453/1 che chiarisce alla lettera b) i termini di utilizzo della mascherina per coloro che praticano attività sportiva all'aria aperta.
Rimangono in vigore "le misure fondamentali per il contenimento e la prevenzione della diffusione del Covid-19 (ossia, l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra non conviventi, il divieto di assembramento in luoghi pubblici o privati, l'uso obbligatorio della mascherina come di seguito specificato e l'igiene costante e accurata delle mani)".
Inoltre:
b) l'uso della mascherina è obbligatorio una volta fuori dalla propria abitazione o domicilio.
[...] Durante lo svolgimento di attività sportiva, in luoghi o aree urbane frequentate da altre persone, è sempre obbligatorio l'uso della mascherina (si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo a chi fa corsa a piedi utilizzando marciapiedi o parchi in aree urbane o i ciclisti qualora percorrano piste ciclabili frequentate anche da pedoni). In altri luoghi o aree, chi svolge attività sportiva ha l'obbligo dell'uso della mascherina nell'ipotesi in cui si trovi in prossimità di altre persone.
L'ordinanza sancisce l'efficacia di tali misure fino al 2 giugno 2020 compreso.