Il Gruppo Sciatori Fiamme Gialle organizza sabato 17 maggio 2014, in collaborazione con la Scuola Alpina della Guardia di Finanza, la Scuola dello Sport del CONI del Trentino e, per la parte scientifica, con il CeRiSM (Centro di Ricerca Sport, Montagna e Salute) di Rovereto, la 6^ edizione del convegno di formazione “GIOVANI, SPORT e MONTAGNA” dal titolo: “Il futuro dello sport giovanile tra specializzazione precoce e competenze trasversali”.
Il seminario è rivolto in particolare ai dirigenti sportivi, tecnici, insegnanti, studenti e si svolgerà presso la Scuola Alpina della Guardia di Finanza a Predazzo.
Il Convegno, che prevede la partecipazione di relatori di livello internazionale, ha lo scopo di promuovere la sensibilità nei confronti della cultura dello sport. L’iscrizione è gratuita previa registrazione (entro il 15 maggio) sul sito www.convegnosport.it dove sono disponibili tutte le informazioni utili.
In riferimento alla concreta attuazione del decreto legislativo n. 39/2014 e, in particolare, all’obbligo di presentazione del certificato penale da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, a seguito dei chiarimenti in proposito forniti dall’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia (vedi note allegate), si rappresenta quanto segue: con la prima nota si chiarisce che l’obbligo di presentazione del certificato penale trova applicazione solo ed esclusivamente con riferimento ai rapporti di lavoro definiti, in relazione ai quali, cioè, il soggetto che si avvale dell’opera di terzi assume a tutti gli effetti la qualità di “datore di lavoro”.
In questo caso, l’obbligo sussiste a partire dal 7 aprile 2014 per i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Ciò premesso, non rientrano nell’obbligo della certificazione del casellario giudiziale tutti i soggetti che prestano la propria opera presso le società e associazioni sportive dilettantistiche (istruttori e tecnici compresi) con i quali non si sia configurato un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.
Pertanto nulla dovrà essere richiesto ai soggetti che svolgono attività di mero volontariato presso società e associazioni sportive dilettantistiche né a coloro i quali percepiscono i compensi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR (cosiddetti collaboratori sportivi ex “legge Pescante”).
Fermo restando quanto rappresentato in precedenza, con la seconda nota l’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia chiarisce che, nei casi in cui la certificazione sia obbligatoria, nelle more del rilascio del certificato regolarmente richiesto da parte del Casellario, si potrà procedere all’utilizzo dei lavoratori addetti ai minori previa acquisizione di atto di notorietà avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Nota di chiarimento 1
Ministero della Giustizia - UFFICIO LEGISLATIVO
Oggetto: nota di chiarimento sulla portata applicativa delle disposizioni dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
L’articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 ha introdotto nel d.P.R. n. 313 del 2002, ossia nel Testo unico in materia di casellario giudiziale, l’art. 25-bis, recante disposizioni per l’impiego al lavoro di persone che, in ragione delle mansioni attribuite, debbano avere contatti diretti e regolari con minori.
Il decreto legislativo n. 30 del 2014, che attua una direttiva dell’Unione europea - n. 93 del 2011 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la ornografia minorile –, prescrive che il “soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori,” deve richiedere, prima di stipulare il contratto di lavoro e quindi prima dell’assunzione al lavoro, il certificato del casellario giudiziale della persona da impiegare, “al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”.
È bene precisare che, specie per questa parte, il decreto legislativo ha attuato fedelmente le prescrizioni di direttiva.
L’obbligo di tale adempimento sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell’opera di terzi – soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un’associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica – si appresti alla stipula di un contratto di lavoro; l’obbligo non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro.
Di ciò si ha sicura conferma dalla lettura del comma 2 dell’articolo 25-bis di nuovo conio, nella parte in cui riserva la sanzione amministrativa pecuniaria, per il caso di mancato adempimento dell’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale, al “datore di lavoro”, espressione questa che non lascia margini di dubbio nell’individuazione dell’ambito di operatività delle nuove disposizioni.
Esse – si ribadisce – valgono soltanto per l’ipotesi in cui si abbia l’instaurazione di un rapporto di lavoro, perché al di fuori di questo ambito non può dirsi che il soggetto, che si avvale dell’opera di terzi, assuma la qualità di “datore di lavoro”.
Non è allora rispondente al contenuto precettivo di tali nuove disposizioni l’affermazione per la quale l’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale gravi su enti e associazioni di volontariato pur quando intendano avvalersi dell’opera di volontari; costoro, infatti esplicano un’attività che, all’evidenza, resta estranea ai confini del rapporto di lavoro.
Da ultimo non sembra superfluo dare atto che, da informazioni assunte presso la direzione del Casellario giudiziale, si è appreso che i certificati sono rilasciati entro qualche giorno dalla richiesta.
Nota di chiarimento 2
Ministero della Giustizia - UFFICIO LEGISLATIVO
Oggetto: nota di chiarimento sui tempi di rilascio dei certificati del casellario giudiziale secondo quanto disposto dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
Come già riferito con la precedente nota di chiarimento, l’ufficio del Casellario centrale ha dato assicurazione circa la tempestività con cui saranno rilasciati i certificati richiesti a norma dell’art. 25-bis del d.P.R. n. 313 del 2002, recante disposizioni per l’impiego al lavoro di persone che, in ragione delle mansioni attribuite, debbano avere contatti diretti e regolari con minori. La struttura organizzativa di questo Ministero, richiesta per le vie brevi, ha attestato che i certificati saranno rilasciati entro qualche giorno dalla richiesta. In ogni caso, onde evitare che nella fase di prima applicazione della nuova normativa, possano verificarsi inconvenienti organizzativi, si ritiene che, fatta la richiesta di certificato al Casellario, il datore di lavoro possa procedere all’impiego del lavoratore anche soltanto, ove siano organo della pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio, mediante l’acquisizione di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione, circa l’assenza a suo carico di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero dell'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Per l’ipotesi in cui il datore di lavoro sia privato, nelle more dell’acquisizione del certificato del casellario, sempre che puntualmente richiesto, si ritiene che si possa procedere all’assunzione in forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell’atto di notorietà, avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione, eventualmente da far valere nei confronti dell’organo pubblico accertatore la regolarità della formazione del rapporto di lavoro.
Tutte le Associazioni che hanno volontari o lavoratori a contatto coi minori dovranno richiedere il Certificato penale al fine di verificare l’assenza di condanne per reati legati a pedopornografia e sfruttamento sessuale dei minori. Chi non lo farà rischia una sanzione tra i 10 e i 15 mila euro.
Lo stabilisce il DL 39/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°22/2014 in vigore dal 6 aprile.
Per approfondimenti consulta il sito dello Sportello dello Sport
Sono quindici fino ad oggi le società sportive che hanno ottenuto il riconoscimento da parte della Provincia del Marchio Family. Ma che cos’è il marchio Family in Trentino?
E’ un marchio promosso dalla Provincia Autonoma di Trento, che viene rilasciato a tutti gli operatori, pubblici e privati, che si impegnano a rispettare nella loro attività i requisiti stabiliti dalla Giunta provinciale per soddisfare le diverse esigenze delle famiglie. Chi lo chiede, insomma, deve sviluppare, attuare e favorire una forte politica promozionale a sostegno delle famiglie. Viene, infatti, rilasciato sulla base di precisi criteri e, pure, su una valutazione complessiva dell’impegno, delle politiche e dei servizi messi in atto.
Ecco le Società a marchio Family: Polisportiva OLTREFERSINA Asd GINNASTICA ACROBATICA VALLE DEL NOCE – MEZZANA Asd AMICI NUOTO RIVA Polisportiva RARI NANTES TRENTO Asd CAVALIERI DELLA VALSUGANA RANCH AL TOTEM Asd VELA LAGO DI LEDRO Asd CENTRO BIKE VAL DI SOLE Asd ORIENTEERING CREA ROSSA RONCEGNO TERME Asd ARCOBALENO BASKET Asd PREDAIA Asd LIMITE ZERO RONCEGNO TERME Asd FIEMME CASSE RURALI Asd PODISTICA NOVELLA Asd GRONLAIT ORIENTEERING FOLGARIA Ssd RARI NANTES VALSUGANA
E’ con grande piacere che Ti invitiamo, martedì 10 settembre ad ore 20.30 al Palarotari in via Teroldego 1 a Mezzocorona, ad una serata davvero speciale dedicata al Volontariato Sportivo. Si tratta di un importante momento non solo per dare riconoscimento alll’impegno di migliaia di persone che ogni giorno si danno da fare per lo Sport nelle sue tante dimensioni, dai grandi eventi all’attività amatoriale e ludica, ma soprattutto un’occasione per capire insieme come dare “valore” e nuovo slancio a questa straordinaria risorsa vitale per lo Sport, il territorio e la nostra stessa “economia”.