Riparte l'attività sportiva e motoria in forma individuale. Alcune note utili.
Nella giornata di oggi il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha emanato l'ordinanza n°241403/1 che dispone sotto il capitolo "spostamenti individuali" alcune importanti novità riguardanti la piena ripresa dell'attività sportiva e motoria individuale in ambito provinciale e regionale.
"a) [...] dal giorno 4 maggio 2020 e fino algiorno 17 maggio 2020 compreso, sia consentito lo svolgimento individuale di attivitàsportiva o attività motoria all’aperto (compresi passeggiate, corsa a piedi, uso della bicicletta e lo svolgimento di qualsiasi altro sport amatoriale individuale) in tutto il territorio della Provincia e, più in generale, della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, mantenendo comunque la distanza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. L'attività sportiva in forma individuale, purché nel rispettodella distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio, è autorizzata presso i circoli, le società e le associazioni sportive siti sul territorio provinciale, purché in luoghi aperti. Si possono raggiungere i predetti circoli, società e le associazioni sportive solo a piedi o in bicicletta partendo dall'abitazione o dal luogo di lavoro.
b) che l'attività sportiva o motoria possa essere svolta con accompagnatore nel caso di persone non completamente autosufficienti e per i minori;
c) che nello svolgimento dell’attività sportiva o motoria, i minori possano essere accompagnati anche da entrambi i genitori o da congiunti facenti parte dello stesso nucleo familiare,sempre nel rispetto della distanza di un metro da ogni altra persona non facente parte delnucleo familiare o di due metri, nel caso di svolgimento di attività sportiva;
d) che nello svolgimento dell’attività motoria (intesa come passeggiata/camminata, anchenell’abito degli spostamenti consentiti per andare a fare la spesa, andare al lavoro, andarepresso qualsiasi esercizio/attività aperto ecc.) sia obbligatorio indossare la mascherina unavolta fuori dalla abitazione o luogo di lavoro, mentre nello svolgimento dell’attività sportiva(intesa come corsa a piedi, uso della bicicletta, caccia, pesca e lo svolgimento di qualsiasialtro sport amatoriale individuale) sia necessario portare con sé una mascherina daindossare nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone, sempre comunque inentrambi i casi assicurando il rispetto delle distanze individuate dalla lettera a). Non sonosoggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme didisabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti cheinteragiscono con i predetti;
e) salvo quanto previsto dalla lettera a) per il raggiungimento dei circoli, delle società e le associazioni sportive, che l’attività sportiva o motoria deve aver inizio partendo dalla abitazione o dal luogo di lavoro, non essendo consentito l’uso di mezzo pubblico o privatoper raggiungere il punto da cui si intende iniziare l’attività sportiva o motoria;
f) che è consentito, sempre nel rispetto delle disposizioni sul distanziamento sociale esull’utilizzo della mascherina, ai proprietari di animali addomesticati (come ad es. i felini, icanini, i cavalli) e a coloro a cui è affidata la loro cura spostarsi per compiere tutte le attivitàfinalizzate ad evitare un pregiudizio alla salute di detti animali dovuto alla mancanza di curao attività motoria".
Si ricorda che tale ordinanza si rifà al testo del Dpcm del 26 aprile che permette "le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali".
La Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), inoltre, ha stilato alcuni documenti utili per regolare la ripresa dell'attività sportiva degli atleti professionisti (Legge23/03/81 n.91), dilettanti e amatoriali.
PROTOCOLLO FMSI PER LA RIPRESA DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA DEGLI ATLETI
I SUGGERIMENTI DELLA FMSI PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS NEL MONDO DELLO SPORT
RACCOMANDAZIONI FMSI PER LA RIPRESA DELL’ATTIVITA’ FISICA “POST-COVID-19” DA PARTE DI TUTTA LA POPOLAZIONE CHE NON PRATICA SPORT AGONISTICO