Dpcm del 18 ottobre. Gli aggiornamenti per l'attività sportiva.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 18 ottobre 2020 in vigore a partire dalla data odierna aggiorna e sostituisce le disposizioni indicate all'art.1, comma 6, lettera e) e g) del Dpcm del 13 ottobre 2020 circa l'attività sportiva, la regolamentazione di accesso ad eventi sportivi e lo svolgimento degli sport di contatto.

"e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali; per tali eventi e competizioni e' consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori. Le Regioni e le Province autonome, in relazione ll'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze gia' adottate dalle Regioni e dalle Province autonome, purche' nei limiti del 15% della capienza. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;

g) lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport, e' consentito nei limiti di cui alla precedente lettera e). L'attivita' sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attivita' formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresi' sospese tutte le gare, le competizioni e le attivita' connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale".


Si ricorda che il Dpcm del 13 ottobre attraverso apposito allegato definito dal Dipartimento per lo sport ha definito le discipline sportive «da contatto»,

Il Dpcm del 18 ottobre attraverso apposito allegato definito dal Dipartimento per le politiche della famiglia ha individuato le "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunita' organizzate di socialita' e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19".


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