5 x 1000 2013

Con la Circolare n.6/E del 21 marzo 2013, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato le modalità e i termini di iscrizione agli elenchi degli Enti destinatari del 5 per mille per l’esercizio finanziario 2013 (con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2012). Ciò, in richiamo e nel rispetto dell’articolo 23, comma 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.135). Categorie degli Enti destinatari: a conferma di quanto predisposto per gli anni precedenti, le categorie di Enti potenzialmente beneficiari del 5 per mille per l’esercizio finanziario 2012 sono stati così suddivisi: 1) Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n.460/1997; 2) Enti con qualifica di Onlus di diritto, di cui all’articolo 10, comma 8, del D.Lgs. n.460/1997, quali le Organizzazioni di volontariato di cui alla L.Q. n.266/1991 (iscritte, per la nostra provincia, nell’Albo provinciale delle Organizzazioni di volontariato), le Organizzazioni Non Governative di cui alla Legge n.49/1987 e le Cooperative Sociali di cui alla Legge n.381/1991 (ivi compresi i loro Consorzi composti interamente da Cooperative Sociali); 3) Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7 della L.Q. n.383/2000 (iscritte, per la nostra provincia, nel Registro provinciale delle Associazioni di promozione sociale); 4) Associazioni e Fondazioni riconosciute (ossia titolari di personalità giuridica), senza finalità di lucro ed operanti in almeno uno dei settori indicati dall’articolo 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.460/1997; 5) Associazioni e Società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, ai sensi dell’articolo 90 della Legge n.289/2002, e svolgenti una rilevante attività di interesse sociale[1'>; 6) Enti della ricerca scientifica e dell’Università; 7) Enti della ricerca sanitaria; 8) Comuni di residenza del contribuente, ai fini del sostegno delle attività sociali svolte dagli stessi Comuni. Si segnala, altresì, per effetto dell’articolo 23, comma 46, del Decreto - Legge 6 luglio 2011, n.98, che tra le attività finanziate attraverso la quota del 5 per mille IRPEF sono state fatte rientrare le attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Si ricorda che gli obblighi di effettuazione dell’iscrizione, con osservanza dei termini sopra esposti, dovranno essere assolti anche dagli Enti del volontariato già presenti negli elenchi degli anni precedenti.La Circolare n.6/E del 21 marzo 2013 introduce alcune precisazioni:- la tipologia di appartenenza dell’Ente deve essere espressamente indicata nella domanda (Sezione I del Modello di Iscrizione);- l’iscrizione nell’Anagrafe delle Onlus, ovvero nei relativi Albi o Registri (compreso il registro delle persone giuridiche) deve sussistere fin dal momento della presentazione della domanda ovvero al termine fissato per la presentazione della stessa (7 maggio 2013); Termini di iscrizione: sono stati mantenuti i termini previsti per gli anni precedenti. In particolare:- 7 maggio 2013: termine entro il quale deve essere effettuata l’iscrizione telematica (a partire dal 22 marzo 2013);- 14 maggio 2013: pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’elenco degli Enti del volontariato che hanno effettuato l’iscrizione;- 20 maggio 2013: termine entro il quale possono essere rettificati gli errori di iscrizione nell’elenco degli Enti del volontariato;- 25 maggio 2013: pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’elenco aggiornato degli Enti del volontariato che hanno effettuato l’iscrizione;- 1 luglio 2013: termine entro il quale devono essere inviate le dichiarazioni sostitutive da parte degli Enti del volontariato;- 31 dicembre 2013: termine dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dagli Enti del volontariato;- 31 marzo 2014: pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate degli elenchi degli Enti del volontariato ammessi ed esclusi dal beneficio, con l’indicazione delle scelte e degli importi.Relativamente alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, per le quali i termini sopra indicati troveranno applicazione, si è precisato che entro il 31 dicembre 2013 le dichiarazioni sostitutive da esse presentate saranno controllate dal CONI, con l’aggiunta del termine del 15 marzo 2014 per la trasmissione dei soggetti ammessi ed esclusi dal beneficio da parte del CONI all’Agenzia delle Entrate e con la conferma del termine del 31 marzo 2014 per la pubblicazione degli elenchi dei soggetti ammessi ed esclusi dal beneficio, con l’indicazione delle scelte e degli importi ottenuti.Modalità di iscrizione: la domanda di iscrizione nell’elenco degli Enti beneficiari del 5 per mille 2013 dovrà essere presentata per via telematica, utilizzando il prodotto informatico scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate-gov.it). Ne consegue che la relativa domanda potrà essere inoltrata: 1) da soggetti abilitati ai servizi fisconline (in possesso di pin code); 2) da intermediari abilitati alla trasmissione telematica, secondo le vigenti disposizione di legge. Dichiarazione sostitutiva: ottenuta l’iscrizione all’elenco degli Enti beneficiari del 5 per mille 2013, con pubblicazione che sarà effettuata dall’Agenzia delle Entrate il 25 maggio 2013, i Rappresentanti Legali degli Enti così iscritti dovranno trasmettere la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà entro il 1 luglio 2013. In tale dichiarazione, disciplinata dal DPR n.445/2000, si dovrà attestare la persistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell’iscrizione. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuata con raccomandata a.r. alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’Ente e tale trasmissione diviene condizione necessaria per l’ammissione al riparto della quota del 5 per mille. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere, altresì allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del Rappresentante legale che ha sottoscritto la domanda di iscrizione . In merito alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere spedita, con le medesime modalità ed entro il medesimo termine, all’Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’Ente. I relativi controlli saranno effettuati dall’Ufficio del CONI ricevente entro il 31 dicembre 2013, il quale provvederà a trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei soggetti ammessi ed esclusi dal beneficio entro il 15 marzo 2014. In alternativa alla sopra detta modalità di invio, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata mediante la casella di posta elettronica certificata dell’Ente alla casella di posta elettronica certificata dalla Direzione Regionale territorialmente competente riportando nell’oggetto l’indicazione “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2013” e allegando copia della dichiarazione sostitutiva ottenuta con scansione dell’originale compilato e sottoscritto dal Rappresentante Legale, nonché copia del documento di identità. Gli indirizzi PEC delle Direzioni Regionali sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Modelli: i modelli per la domanda di iscrizione e per la dichiarazione sostitutiva, relativi all’esercizio finanziario 2013, sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate e si riferiscono, rispettivamente, agli Enti del volontariato ed alle Associazioni sportive dilettantistiche. Ammissibilità delle domande tardive: nei casi di presentazione non corretta della domanda di iscrizione, ovvero della dichiarazione sostitutiva, nonché in ipotesi di non presentazione del documento di identità del Presidente in allegato alla dichiarazione sostitutiva, dette irregolarità potranno essere sanate entro il 30 settembre 2013. Ciò comporterà il versamento di una sanzione di 258 euro (con Mod. F24, codice tributo 8115, senza diritto di compensazione). Obbligo di rendicontazione: anche per l’anno 2013, i beneficiari del 5 per mille saranno obbligati a redigere, entro un anno dall’avvenuto incasso del contributo, un apposito e separato rendiconto indicante la destinazione delle somme percepite. Si ricorda che gli Enti che avranno ricevuto un importo superiore a 20.000 euro dovranno trasmettere il rendiconto all’Amministrazione competente (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) per l’erogazione del contributo. Relativamente alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, la rendicontazione dovrà essere effettuata nel rispetto dei criteri fissati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con data 2 aprile 2009